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Sez. 2, Sentenza n. 8195 del 22/07/1993 (Rv. 483267 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Termine essenziale per una delle parti | Preliminare di compravendita - Termine essenziale per la stipula del contratto definitivo ed il pagamento del saldo prezzo - Inosservanza - Risoluzione di diritto del contratto - Limiti.
Stato
decisa il 1993-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483267-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Termine essenziale per una delle parti

L'essenzialità del termine apposto ad un contratto preliminare di compravendita per la stipulazione del contratto definitivo ed il pagamento del saldo del prezzo comporta, in caso di colposa inosservanza del detto termine, la risoluzione di diritto del preliminare, a norma dell'art. 1457 cod. civ., prescindendo dall'indagine sull'importanza dell'inadempimento, salvo rinuncia anche implicita da parte del creditore, dopo la scadenza del termine, all'essenzialità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)