Sez. 1, Sentenza n. 828 del 10/03/1976 (Rv. 379489 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - CONFERMATIVA DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO EX ARTT 1182 E 1498 COD CIV E DEL FORO FACOLTATIVO EX ART 20 COD PROC CIV - IPOTESI - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELLA PREDETTA CLAUSOLA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - CONFERMATIVA DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO EX ARTT 1182 E 1498 COD CIV E DEL FORO FACOLTATIVO EX ART 20 COD PROC CIV - IPOTESI - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELLA PREDETTA CLAUSOLA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La clausola di pagamento a mezzo tratta puo assumere Rilevanza decisiva in ordine all'individuazione del forum destinatae solutionis soltanto nel caso in cui tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo. Lo spostamento del locus solutionis per effetto della emissione della tratta deve essere sicuramente escluso quando nel contratto sia indicato con apposita clausola un diverso luogo di adempimento, nel senso previsto dalla legge; o quando tale scelta risulti per implicito dal fatto stesso che le parti abbiano indicato come foro competente quello del luogo in cui per legge deve essere adempiuta la relativa obbligazione, manifestando in tal modo la volonta di mantenere fermo, a sensi dell'art 1498, comma terzo, cod civ, il luogo di adempimento nel domicilio del venditore, nonostante la facolta concessagli di emettere tratta a copertura dell'ammontare del prezzo. Una clausola del genere di quella sopra indicata, siccome confermativa del luogo di adempimento stabilito dagli artt 1182 e 1498, comma terzo, cod civ, nonche del foro facoltativo di cui all'art 20 cod proc civ, non necessita della specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art 1341 cod civ soltanto per clausole derogative, ed e quindi valida e operante per effetto della generica accettazione, da parte della societa acquirente, delle condizioni generali di contratto predisposte dalla venditrice. (V 1413/72, mass nn 358009 e 358010; (V 3411/72, mass n 361270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)