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Sez. 2, Sentenza n. 13563 del 04/07/1980 Ud. (dep. 18/12/1980) Rv. 147110 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE CON AUTO.*
Stato
decisa il 1980-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147110-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE CON AUTO.*

Commette resistenza a pubblico ufficiale sia il conducente di una auto che invitato a fermarsi da un agente di polizia gli dirige contro la vettura, costringendolo bruscamente a scansarsi, in quanto tale atto costituisce grave minaccia che impedisce al pubblico ufficiale di compiere il suo dovere di assicurarsi della regolare circolazione dell'automobile, sia il conducente dell'auto che, inseguito da una vettura della forza pubblica, per impedire a questa di raggiungerlo e di fermarlo, compie manovre che si concretino nel lancio di oggetti dall'auto in corsa o nel procedere a zigzag, giacche tali manovre costituiscono l'esplicazione di una vera e propria intimidazione atta a paralizzare o, quanto meno, a contrastare l'attivita degli agenti della forza pubblica.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)