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Sez. 5, Sentenza n. 43713 del 22/11/2002 Ud. (dep. 30/12/2002) Rv. 223504 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Circostanza attenuante della dissociazione diretta alla liberazione del sequestrato - Spontaneità - Irrilevanza - Decisività del contributo del dissociato - Estremi.
Stato
decisa il 2002-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223504-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertà, non è richiesto che la liberazione stessa sia conseguenza di una iniziativa spontanea del dissociato, occorrendo, invece, da un lato, che la dissociazione sia volontaria e che si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto, dall'altro, che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 1, Cod. Pen. art. 630 com. 4, Cod. Pen. art. 630 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)