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Sez. L, Sentenza n. 22863 del 10/11/2010 (Rv. 615576 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Art. 20 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133 - Primo alinea - Giudizi di cassazione in corso - Applicabilità - Sussistenza - Secondo alinea - Validità - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615576-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

L'art. 20 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133 - a tenore del quale "il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo" - è norma che, essendo di natura interpretativa, e, quindi, di portata retroattiva, si applica ai giudizi di cassazione in corso, mentre la stessa, laddove al secondo alinea dispone che "restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009", costituisce soltanto una disposizione limitativa della retroattività della precedente disposizione e può avere efficacia solo per l'avvenire.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)