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Sez. 2, Sentenza n. 5626 del 16/11/1985 (Rv. 442818 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI - INVALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442818-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI - INVALIDITÀ.*

Mentre sono valide le convenzioni tra privati derogative delle norme dei regolamenti comunali in materia di tipologia edilizia e volume delle costruzioni, concernendo la sanzione alla violazione di tali norme soltanto il risarcimento del danno per equivalente pecuniario, diretto alla tutela di un interesse privatistico; restano, invece, invalide le convenzioni che pongano deroghe alle Disposizioni regolamentari in materia di distanze, essendo la concessa Azione di riduzione in pristino volta a mantenere cogentemente in vita un potere privato, concorrente con quello amministrativo, idoneo ad assicurare, attraverso la rimozione dell'opera illegittima, lo stesso risultato pratico perseguibile con i propri mezzi dalla P.a. E la completa attuazione dell'interesse generale alla realizzazione del modello urbanistico prefigurato. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva ritenuto la validità della convenzione derogatrice al disposto dell'art. 27 del Reg. Edilizio del comune di marano con cui erano stabilite le misure e la superficie dei cortili). (V 2331/83, mass n 427183; (V 5495/78, mass n 395272; (V 4116/74, mass n 372744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)