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Sez. 2, Sentenza n. 2331 del 30/03/1983 (Rv. 427183 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - EFFICACIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - DEROGABILITÀ PER CONVENZIONE PRIVATA - DISCIPLINA EX ART. 873 COD. CIV. E DISCIPLINA URBANISTICA IN MATERIA DI TIPOLOGIA EDILIZIA E DI LIMITAZIONE DELL'EDIFICABILITÀ - DEROGHE CONVENZIONALI - VALIDITÀ - NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI SULLE DISTANZE TRA FABBRICATI DAL CONFINE - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427183-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - EFFICACIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - DEROGABILITÀ PER CONVENZIONE PRIVATA - DISCIPLINA EX ART. 873 COD. CIV. E DISCIPLINA URBANISTICA IN MATERIA DI TIPOLOGIA EDILIZIA E DI LIMITAZIONE DELL'EDIFICABILITÀ - DEROGHE CONVENZIONALI - VALIDITÀ - NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI SULLE DISTANZE TRA FABBRICATI DAL CONFINE - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le norme sulle distanze di cui all'art. 873 cod. civ., dettate a tutela dei reciproci diritti soggettivi dei singoli, mirando unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili, mediante convenzioni tra privati, le quali concretano veri e propri Atti costitutivi di servitù, in quanto arrecano una menomazione per l'immobile che avrebbe diritto alla distanza legale, così come sono valide ed efficaci nei rapporti interni tra le parti le deroghe convenzionali alla disciplina urbanistica in materia di tipologia edilizia e di limitazione dell'edificabilità. Invece, le norme dei regolamenti locali che impongono di calcolare le distanze tra fabbricati dal confine, in quanto dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali, pubblici, in materia urbanistica, sono inderogabili, con la conseguente Invalidità, anche per i proprietari dei fondi confinanti che le hanno pattuite, delle convenzioni in contrasto con dette norme. (V 5117/82, mass n 422992; (V 60/80, mass n 403434; (V 1700/76, mass n 380465).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)