Sez. 3, Sentenza n. 959 del 12/02/1979 (Rv. 397129 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - MANCATA: INEFFICACIA - CONTROVERSIA SULL'EFFICACIA DEL SEQUESTRO INSORTA NEL GIUDIZIO PER LA CONVALIDA E PER IL MERITO - DEFINIZIONE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - MANCATA: INEFFICACIA - CONTROVERSIA SULL'EFFICACIA DEL SEQUESTRO INSORTA NEL GIUDIZIO PER LA CONVALIDA E PER IL MERITO - DEFINIZIONE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
Qualora, nel giudizio per la convalida del sequestro e per la decisione nel merito, insorga fra le parti controversia sulla efficacia del provvedimento autorizzativo e del sequestro medesimo, in relazione alla tempestivita o meno della sua esecuzione o del compimento delle attivita successive a carico del sequestrante (artt 675, 680 e 681 cod proc civ), le relative questioni vanno definite con la sentenza che pronuncia sulla domanda di convalida, e non anche con decreto inaudita altera parte, secondo la previsione del terzo comma dell'art 683 cod proc civ, atteso che esse investono la ricorrenza o meno dei requisiti necessari per accogliere detta domanda. In tale situazione, pertanto, il venir meno dell'efficacia del provvedimento autorizzativo del sequestro, o del sequestro successivamente eseguito, come conseguenza dell'accertata inosservanza dei termini perentori previsti per il compimento delle indicate attivita, si verifica, ai sensi della seconda ipotesi del primo comma dell'art 683 cod proc civ, nel momento in cui passa in giudicato la sentenza che rigetta la domanda di convalida.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681, Cod. Proc. Civ. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)