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Sez. L, Sentenza n. 550 del 21/01/1987 (Rv. 450285 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - QUANTIFICAZIONE DEL CHIESTO RIMBORSO IN UNA MAGGIORE SOMMA IN APPELLO PER AUMENTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DOPO UNA PRIMA LIQUIDAZIONE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450285-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - QUANTIFICAZIONE DEL CHIESTO RIMBORSO IN UNA MAGGIORE SOMMA IN APPELLO PER AUMENTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DOPO UNA PRIMA LIQUIDAZIONE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal lavoratore assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'Inail conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (ed in generale delle prestazioni erogate dall'istituto), di cui quest'ultimo chiede il rimborso, non costituiscono domande nuove, ma rappresentano mere precisazioni dell'originario petitum e, come tali, sono ammissibili anche in grado d'appello per consentire all'istituto di ripetere il valore attuale delle prestazioni erogate all'atto della decisione. (Conf 6242/84, mass n 437870).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)