Sez. 1, Sentenza n. 4671 del 17/12/1976 (Rv. 383415 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI ATTI - INTERVENTO OBBLIGATORIO SENZA POTERE DI IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AL PM PRESSO IL GIUDICE AD QUEM - SUFFICIENZA - INTERVENTO OBBLIGATORIO CON POTERE DI IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE AL PM PRESSO IL GIUDICE A QUO - NECESSITA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI ATTI - INTERVENTO OBBLIGATORIO SENZA POTERE DI IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AL PM PRESSO IL GIUDICE AD QUEM - SUFFICIENZA - INTERVENTO OBBLIGATORIO CON POTERE DI IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE AL PM PRESSO IL GIUDICE A QUO - NECESSITA.*
Nel processo civile il PM e parificato alle altre parti nei casi in cui l'ufficio e titolare del potere di Azione, mentre nei casi in cui e previsto il solo intervento obbligatorio del PM bisogna distinguere secondo che sussista o meno il potere di impugnazione: quando questo manchi, e sufficiente ai fini della Costituzione e dello svolgimento del contraddittorio in Sede di impugnazione che l'ufficio sia messo in grado di esercitare i poteri che gli competono a norma dell'art 72, comma secondo, cod proc civ, mediante la comunicazione degli Atti al PM presso il giudice ad quem, che e l'unico legittimato a partecipare al giudizio di impugnazione, e che esercita compiutamente i suoi poteri anche con la comparizione davanti al collegio; quando, invece, il PM abbia poteri di impugnazione, non basta piu la mera comunicazione degli Atti all'ufficio presso il giudice ad quem, ma occorre che l'eventuale gravame proposto da un'altra parte sia notificato al PM presso il giudice a quo, in modo da consentire a quest'ultimo l'Esercizio dei suoi poteri nelle dovute forme (e nei prescritti termini) incidentali, al cui rispetto esso e tenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)