Sez. 3, Sentenza n. 593 del 22/01/1999 (Rv. 522543 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Notificazioni - Al P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Notificazioni al P.M. presso il tribunale - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, è inammissibile il ricorso per Cassazione notificato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale e non anche al procuratore Generale presso la Corte d'appello (che assume la veste di parte del giudizio davanti al giudice "a quo"), essendo la disciplina del ricorso per cassazione regolata, nella materia "de qua", dalle norme di carattere generale dettate dal codice di rito, giusta disposto dell'art. 156 legge 89 del 1913.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)