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Sez. 3, Sentenza n. 6219 del 09/07/1997 (Rv. 505854 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Notifica - Al P.M. del giudice "a quo" - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Eccezioni - Notifica dell'atto di appello al P.G. presso la competente Corte di appello (giudice "ad quem") - Costituzione in giudizio del P.G. - Sanatoria della nullità della notifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505854-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

L'atto di impugnazione proposto da un notaio avverso la sentenza resa in materia di sanzioni disciplinari a lui applicate va notificato presso l'ufficio del P.M. del giudice "a quo" (in qualità di titolare dell'azione disciplinare e di legittimo contraddittore nel relativo procedimento) a pena di inammissibilità, inammissibilità che non può ritenersi sanata, in sede di ricorso per Cassazione, mediante notifica al Procuratore Generale presso la Corte medesima (soggetto processuale privo della qualità di controparte e del potere di impugnativa nel relativo procedimento). Il principio trova eccezione nella - diversa - ipotesi in cui, omessa la notifica al P.M. presso il tribunale che ebbe a pronunciare la sentenza di primo grado, la volontaria costituzione, in grado di appello, del P.G. cui il ricorso sia stato (pur erroneamente), comunque, notificato consente di ritenere legittimamente instaurato un valido rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)