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Sez. U, Sentenza n. 4902 del 26/04/1993 (Rv. 482052 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere | Costruzioni soggette alla normativa ex R.D. n. 1165 del 1938 - Controversie fra cooperative edilizie e soci o fra questi ultimi - Commissioni regionali e commissione centrale di vigilanza - Devoluzione - Limite temporale - Socio - Contratto di mutuo individuale - Stipulazione.
Stato
decisa il 1993-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482052-01

Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere

Nell'ipotesi di costruzioni realizzate in base alle leggi sull'edilizia popolare ed economica, attuabili con l'intervento dei comuni e soggette alla normativa dettata dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 - cui rinvia l'art. 19 del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 le controversie insorte fra cooperative edilizie e soci, o fra questi ultimi, relativamente ai rapporti sociali in genere ovvero alla prenotazione o assegnazione degli alloggi, alla posizione e alla qualità di socio o aspirante a tale qualità, sono devolute alle commissioni regionali ed alla commissione centrale di vigilanza fino alla stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale, negozio con il quale è ormai conseguita la finalità pubblica dell'ente concedente e cessa l'assoggettamento dell'assegnatario ai poteri autoritativi di questo, correlativamente determinandosi l'irrevocabile acquisto in proprietà dell'alloggio e l'insorgenza di rapporti di condominio tra gli assegnatari acquirenti, in quanto l'edifico passa dal regime di proprietà indivisa a quello di proprietà frazionata, cui partecipa la stessa cooperativa per le unità eventualmente non ancora trasferite agli assegnatari.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 129, DPR 23/05/1964 num. 655 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)