Sez. L, Sentenza n. 11025 del 23/08/2000 (Rv. 539705 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Coniuge superstite legalmente separato - Diritto a quota di rendita - Presupposti - Sussistenza del diritto del medesimo ad assegno di mantenimento - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
In caso di infortunio sul lavoro che abbia determinato la morte del lavoratore, il coniuge superstite, anche se legalmente separato, ha diritto ad una quota della rendita, a norma dell'art. 85 del testo unico in materia di assicurazione contro tali infortuni (d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), a prescindere dalla titolarità del diritto ad un assegno di mantenimento, data l'inequivoca portata dell'articolo citato, nel nuovo testo di cui all'art. 7, legge 10 maggio 1982 n. 251, nel quale è stata eliminata la condizione ostativa della pronuncia della separazione per colpa del coniuge superstite (che, successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 doveva essere riferita alla separazione con addebito) e non è stato introdotto alcun requisito relativo al diritto dello stesso coniuge ad assegni di mantenimento, in caso di separazione legale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)