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Sez. L, Sentenza n. 4360 del 13/04/1993 (Rv. 481804 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte | Diritto del coniuge superstite alla quota di rendita - Separazione legale - Irrilevanza - Addebito della separazione al superstite - Influenza - Esclusione - Mancata pattuizione o inesistenza di un diritto al mantenimento - Effetto preclusivo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481804-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte

Ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - come sostituito dall'art. 7, primo comma, della legge 10 maggio 1982 n. 251, se l'infortunio ha come conseguenza la morte, il coniuge superstite del lavoratore deceduto all'ivi prevista quota di rendita, anche se legalmente separato al momento dell'infortunio medesimo e senza che, ai fini del riconoscimento di tale diritto, rilevino, in senso preclusivo, l'eventuale addebito al detto superstite della separazione giudiziale o, comunque, la mancata pattuizione ovvero l'inesistenza, "aliunde" derivante, di un diritto del medesimo al mantenimento da parte dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)