Sez. L, Sentenza n. 4951 del 16/05/1998 (Rv. 515535 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Coniuge superstite - Diritto alla quota di rendita - Addebito al coniuge superstite della separazione giudiziale - Irrilevanza - Inesistenza di un diritto del medesimo al mantenimento da parte dell'altro coniuge - Influenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - come sostituito dall'art. 7, comma primo, legge 10 maggio 1982 n. 251, se l'infortunio ha come conseguenza la morte, il coniuge superstite del lavoratore deceduto ha diritto all'ivi prevista quota di rendita, anche se legalmente separato al momento dell'infortunio medesimo e senza che, ai fini del riconoscimento di tale diritto, rilevino, in senso preclusivo, l'eventuale addebito al detto superstite della separazione giudiziale o, comunque, la mancata pattuizione ovvero l'inesistenza, aliunde derivante, di un diritto del medesimo al mantenimento da parte dell'altro coniuge.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1982 num. 251 art. 7, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)