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Sez. 1, Sentenza n. 2797 del 29/06/1977 (Rv. 386422 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - PROCESSO CON PIU PARTI RELATIVO AD UN UNICO RAPPORTO SOSTANZIALE OD A RAPPORTI INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA OD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINE DI IMPUGNAZIONE - DECORRENZA PER TUTTE LE PARTI - OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE DEL FALLITO PROPOSTO DOPO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AVVENUTA AD ISTANZA DI UNO DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386422-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - PROCESSO CON PIU PARTI RELATIVO AD UN UNICO RAPPORTO SOSTANZIALE OD A RAPPORTI INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA OD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINE DI IMPUGNAZIONE - DECORRENZA PER TUTTE LE PARTI - OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE DEL FALLITO PROPOSTO DOPO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AVVENUTA AD ISTANZA DI UNO DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITA.*

Nel processo con piu parti, vertente su un unico rapporto sostanziale, o su rapporti inscindibili, la notificazione della sentenza ad istanza di una delle parti vale a far decorrere, per il notificante e per il notificato, il termine di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, per l'imprescindibile necessita che la sentenza passi in giudicato in un medesimo momento rispetto a tutti i soggetti del rapporto processuale. Pertanto, nella causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e inammissibile il ricorso per Cassazione del fallito ove, proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza ad istanza di uno dei creditori, ancorche detto termine non sia decorso da una successiva notificazione eseguita su istanza del curatore. (V 586/73, mass n 362666; (V 92/72, mass n 355797).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)