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Sez. 3, Sentenza n. 92 del 12/01/1972 (Rv. 355797 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA D'UNA PARTE NEI CONFRONTI D'UNA SOLA DELLE ALTRE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE PER TUTTE LE PARTI.*
Stato
decisa il 1972-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355797-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA D'UNA PARTE NEI CONFRONTI D'UNA SOLA DELLE ALTRE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE PER TUTTE LE PARTI.*

Nei processi con piu parti, qualora si tratti di un unico rapporto sostanziale o di cause inscindibili, la notificazione della sentenza ad istanza di una delle parti nei confronti di un'altra parte soltanto vale a far decorrere, sia per il notificante che per il notificato il termine di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, per la imprescindibile necessita che la sentenza passi in giudicato in un unico momento rispetto a tutti i soggetti del rapporto processuale. (Conf 2325'70; mass n 348521, 3873'69; mass n 344238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)