Sez. L, Sentenza n. 16643 del 08/08/2005 (Rv. 582874 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Sede di lavoro - Diritto del familiare del disabile - Intervenuta interruzione della convivenza con l'assegnazione della sede lavorativa - Ripristino attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Il diritto del familiare dell'handicappato alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, previsto dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, non può farsi valere nei casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato, a meno che il lavoratore non dimostri che nel periodo precedente all'assegnazione della sede di lavoro il familiare non necessitava dell'assistenza continua.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)