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Sez. L, Sentenza n. 11966 del 09/11/1991 (Rv. 474564 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Lavoro a tempo parziale - Modifica dell'orario - Potere unilaterale del datore di lavoro - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474564-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere

Nel contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, che si differenzia dal contratto di lavoro a tempo pieno solo per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e correlativamente della retribuzione, il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché della collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario, reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell' attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale l'orario della prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella sua durata senza alcuna specificazione della sua collocazione temporale (c.d. clausole elastiche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2107, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)