Sez. L, Sentenza n. 13107 del 08/09/2003 (Rv. 566655 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da clausole di orario elastico dichiarate nulle - Obbligo di uno specifico compenso per la disponibilità del lavoratore - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In caso di lavoro a tempo parziale prestato in base a clausole elastiche dichiarate nulle, il trattamento economico spettante al dipendente in base all'art. 36 della Costituzione deve compensare non solo la prestazione effettivamente eseguita, ma anche la maggiore onerosità della stessa derivante alla più ampia disponibilità del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)