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Sez. L, Sentenza n. 2340 del 17/03/1997 (Rv. 503057 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro part - time - Modificazione unilaterale dell'orario di lavoro per effetto delle cosiddette clausole elastiche - Disponibilità del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro - Illegittimità - Conseguenze - Obbligo di specifico compenso - Sussistenza - Determinazione di quest'ultimo - Criteri.
Stato
decisa il 1997-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503057-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto di part - time (nella specie concluso prima dell'entrata in vigore del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863) sono illegittime, in quanto potenzialmente lesive del diritto a conseguire una retribuzione conforme all'art. 36 Cost., nella misura in cui impongono al lavoratore tempi di disponibilità non utilizzabili in altre attività, siano esse redditizie o meno. In tal caso non tutto il contratto part - time perde validità, ma solo quella parte di esso che riserva al datore di lavoro il potere unilaterale di fissare le modalità temporali della prestazione pattuita; con l'ulteriore conseguenza che, per il periodo in cui la prestazione di lavoro è stata resa in base ad una clausola nulla, la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto di come quella disponibilità abbia avuto in concreto incidenza sulla possibilità di attendere ad altre attività redditizie, di quale sia stato il tempo di preavviso previsto o di fatto osservato per la richiesta di lavoro "a comando", dell'eventuale quantità di lavoro predeterminata in maniera fissa e della possibile convenienza dello stesso lavoratore a concordare di volta in volta le modalità della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)