Sez. 1, Sentenza n. 42589 del 26/04/2001 Cc. (dep. 24/11/2001) Rv. 220335 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase - Superamento del doppio dei termini - Conseguenze: estinzione della custodia cautelare in carcere - Sospensione o proroga dei termini - Irrilevanza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare, il superamento di un periodo di custodia pari al doppio dei termini di fase determina in ogni caso la perdita di efficacia della misura coercitiva, a nulla rilevando che i detti termini siano stati sospesi o prorogati o che siano cominciati nuovamente a decorrere a seguito di sospensione del processo, dovendosi in tal senso intendere l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione, da definire costituzionalmente obbligata, fornitane dalla Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1998 n. 292. (Fattispecie relativa a sospensione dei termini disposta a seguito di dichiarazione di ricusazione del giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Decreto Legge 10/05/1996 num. 250 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)