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Sez. 6, Sentenza n. 28279 del 20/05/2003 Cc. (dep. 01/07/2003) Rv. 225581 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regresso del procedimento - Periodo trascorso nella fase in cui è stato disposto il regresso - Computabilità nelle ulteriori fasi - Criteri.
Stato
decisa il 2003-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225581-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata massima della custodia cautelare, in caso di regresso del procedimento, una volta imputato alla fase cui quest'ultimo sia regredito il periodo di custodia trascorso in quella all'esito della quale il regresso è stato disposto, di esso non può tenersi ulteriormente conto per le fasi successive ai fini del computo del doppio dei termini relativi a ciascuna di esse. (V. Corte cost. 18 luglio 1998 n. 292; 22 novembre 2000 n. 529).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)