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Sez. 3, Sentenza n. 4250 del 21/06/1983 (Rv. 429183 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - DEPOSITO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1983-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429183-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - DEPOSITO - TERMINE.*

Qualora una controversia agraria sia stata in primo grado trattata con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, come richiesto dall'art. 409 (nuovo testo) cod. proc. civ. - poiché tutti gli Atti processuali dei due gradi del giudizio di merito debbono, nella Forma, necessariamente adeguarsi al rito prescelto dall'attore con l'introduzione del giudizio in prime cure fino a quando non intervenga un apposito provvedimento correttivo del giudice (art. 426 cod. proc. civ.) - l'appello avverso la sentenza è ritualmente proposto in conformità al rito ordinario, cioè con citazione ad udienza fissa ed il deposito di questa nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ.. (V 5919/82, mass n 423679; (V 1777/82, mass n 419631; (V 1295/82, mass n 419175).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)