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Sez. U, Sentenza n. 14297 del 20/06/2007 (Rv. 597391 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Degli amministratori e dipendenti pubblici per danni cagionati ad amministrazioni o enti diversi da quello di appartenenza - Giurisdizione della Corte dei conti - Per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 20 del 1994 - "Fatto commesso" - Nozione - Danno conseguenza (nella specie, danno all'immagine dell'ente pubblico) successivo alla detta data, in relazione a condotta illecita antecedente - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597391-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche per il caso di danno cagionato ad amministrazione od ente diverso da quello di appartenenza - la quale opera per i soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, di detta legge, modificato, con norma di carattere interpretativo e quindi retroattiva, dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 -, per la nozione di "fatto commesso" dall'agente occorre avere riguardo non alla sola condotta, intesa come azione od omissione, ma anche all'evento lesivo. Pertanto, in caso di danno cagionato ad amministrazione o ente diverso da quello di appartenenza, sebbene la condotta antigiuridica (nella specie, di rilevanza penale) sia stata posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 20 del 1994, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste allorché il danno all'immagine subito dall'ente pubblico, conseguenza del fatto lesivo ed oggetto dell'obbligazione risarcitoria, si sia verificato successivamente a detta data, per effetto del clamore dell'illecito presso l'opinione pubblica sulla base delle notizie divulgate dai mezzi di comunicazione di massa; essendo peraltro da escludere che, così interpretata, la norma dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 20 del 1994 ponga alcun problema di contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo del principio del giudice naturale precostituito per legge, e con l'art. 3 della Costituzione, in relazione al principio di parità di trattamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)