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Sez. U, Ordinanza n. 17078 del 12/11/2003 (Rv. 568134 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Per danni cagionati ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza - Nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 1, quarto comma, legge n. 20 del 1994 - Giurisdizione della Corte dei conti - Presupposto - Rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'amministrazione danneggiata - Necessità - Configurabilità di detto rapporto tra i soggetti (legati al Ministero del lavoro) incaricati della compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti e l'INPS - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568134-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità amministrativa per danni cagionati ad amministrazioni od enti diversi da quelli di appartenenza, la giurisdizione della Corte dei conti - per i fatti anteriori all'art. 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - trova il suo imprescindibile presupposto nell'esistenza di un rapporto di servizio tra il danneggiante e la pubblica amministrazione danneggiata, e quindi di una speciale relazione tra di essi che, pur non assumendo necessariamente la configurazione di un rapporto di impiego o di lavoro subordinato, postula l'inserimento del danneggiante nell'apparato organizzativo dell'amministrazione danneggiata e il suo assoggettamento a particolari vincoli, diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività esercitata ai fini istituzionali di detta amministrazione. Detto rapporto di servizio non sussiste tra i soggetti (legati, a vario titolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale) incaricati della compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti e l'INPS, in quanto il distinto rilievo soggettivo dell'Istituto (espressamente qualificato "ente pubblico erogatore di servizi" dall'art. 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88) e la sua autonomia finanziaria, operativa e gestionale, escludono che la struttura organizzativa di detto Ente e il suo patrimonio possano essere considerati parte integrante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 1, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)