Sez. U, Sentenza n. 1472 del 30/01/2003 (Rv. 560181 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Degli amministratori e dipendenti pubblici per danni cagionati ad amministrazioni o enti diversi da quello di appartenenza - Nella disciplina anteriore alla legge n. 20 del 1994 - Giurisdizione della Corte dei conti - Presupposto - Rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'amministrazione danneggiata - Sufficienza - Estremi - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche per il caso di danno cagionato ad amministrazione od ente diverso da quello di appartenenza riguarda i soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il cui art. 1, quarto comma, risulta in tali sensi modificato, con norma di carattere interpretativo e quindi retroattiva, dall'art. 3 del citato decreto legge. Per i fatti anteriori, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativa nei limiti originariamente fissati dall'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, occorre che tra l'autore del danno e l'amministrazione od ente pubblico danneggiato vi sia un rapporto, se non di impiego in senso proprio o ristretto, di servizio, ad integrare il quale è sufficiente l'esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni. Siffatto rapporto di servizio ricorre tra il titolare della direzione provinciale del Tesoro e la Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, allorché al primo siano stati conferiti, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, compiti di gestione e di manutenzione di beni della Cassa. (Nella specie il direttore della direzione provinciale del Tesoro aveva utilizzato quale propria abitazione, senza corrispondere alcun canone, un'unità immobiliare della Cassa, affidata alla sua gestione in considerazione della carica ricoperta).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)