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Sez. 5, Sentenza n. 12397 del 06/07/2004 (Rv. 574208 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imposta erogata per acquisto di beni ammortizzabili - Richiesta - Termine - Con la dichiarazione annuale presentata nell'anno solare successivo - Fondamento normativo.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574208-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, l'art. 30, terzo comma, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, consente di proporre istanza di rimborso dell'imposta a credito, riferita sia all'effettuazione di operazioni non imponibili (lettera b), che all'acquisto o importazione di beni ammortizzabili (lettera c), "all'atto della presentazione della dichiarazione" annuale, la quale, ai sensi dell'art. 28 (nel testo applicabile ratione temporis), va presentata entro il 5 marzo di ciascun anno, ed è relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, essendo altresì sancita la perdita del diritto alle detrazioni non computate in sede di dichiarazione annuale (nella specie la contribuente aveva avanzato la richiesta di rimborso dell'IVA a credito, riferita all'anno 1985, con la dichiarazione presentata nel 1987, anziché - essendo l'anno di competenza il 1985 - con la dichiarazione presentata nel successivo anno 1986).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)