Sez. 1, Sentenza n. 2063 del 25/02/1998 (Rv. 513029 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Credito di imposta risultante da fatture regolarmente annotate e regolarmente detratto nelle liquidazioni periodiche - Successiva mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Perdita del credito - Esclusione - Possibilità di computare la detrazione nella dichiarazione annuale relativa all'anno successivo, o, in difetto, di richiedere il rimborso - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed avendo operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 28, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, la stessa mancata detrazione del credito nella dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui il credito è maturato, non fa venire meno il diritto al rimborso del credito stesso. Infatti, la perdita di un tal diritto, avendo la natura di vera e propria decadenza (e cioè di sanzione), dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca nell'art. 30 del d.P.R. n. 633 cit., né è riscontrabile in altre norme dello stesso decreto presidenziale. Inoltre, la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'Erario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)