Sez. 5, Sentenza n. 2435 del 09/02/2004 (Rv. 570005 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Art. 30 del dPR n. 633 del 1972, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 90 del 1990 - Portata - Imprese cessate o fallite - Credito d'imposta - Rimborso - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, l'art. 30, terzo comma, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165), là dove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno in cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso (salvo che si tratti di imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili), ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude, quindi, il diritto di quelle che hanno cessato l'attività, o che sono fallite o in liquidazione, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)