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Sez. L, Sentenza n. 16153 del 21/12/2001 (Rv. 551304 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Rimborso di contributi non dovuti - Instaurazione del giudizio senza preventiva presentazione della domanda amministrativa - Improponibilità della domanda - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551304-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

È improponibile la domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi non dovuti (nella specie, in quanto versati nella maggior misura prevista per un settore di inquadramento diverso da quello spettante), ove il giudizio sia stato instaurato senza preventiva presentazione della domanda amministrativa, la quale costituisce, anche in tal caso, condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)