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Sez. L, Sentenza n. 6931 del 01/08/1996 (Rv. 498909 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Rimborso di contributi non dovuti - Preventiva presentazione della domanda amministrativa - Omissione - Improponibilità della domanda - Equiparazione della domanda amministrativa alla domanda giudiziale ai fini dell'art. 2033 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498909-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La domanda amministrativa formulata nei confronti dell'ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi indebitamente versati in quanto non dovuti, attesa la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi, costituisce una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria; ne consegue che, dovendo tale domanda essere obbligatoriamente proposta per poter accedere alla tutela giurisdizionale, essa deve essere equiparata alla domanda giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod. civ., essendo idonea a rendere "l'accipiens" consapevole dell'indebito nel quale versa ed a fissare con certezza la decorrenza della mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)