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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26818 del 22/12/2016 (Rv. 642293 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Indebito oggettivo - Richiesta di ripetizione di contributi - Proponibilità - Domanda amministrativa - Necessità.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642293-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai fini della proponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all’INPS, è indispensabile la preventiva presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di ipotesi non assimilabile alle domande di rimborso proposte dall’Istituto per sgravi contributivi indebitamente percepiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)