Sez. L, Sentenza n. 9312 del 13/07/2000 (Rv. 538451 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo 13/7/1988 per il personale di pubblici servizi di trasporto in concessione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'accordo collettivo del 13/7/1988 relativo ai dipendenti ATAC, aveva ritenuto che la scala parametrale relativa alla nuova disciplina delle qualifiche contenuta negli accordi stipulati in precedenza iniziasse a decorrere dal 1/1/1989).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)