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Sez. L, Sentenza n. 226 del 13/01/1996 (Rv. 495358 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO | Classificazione del personale - Passaggi di livello - Scissione temporale di effetti normativi ed economici - Ammissibilità - Fattispecie relativa agli accordi 13 maggio 1987 e 29 giugno 1988 per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione (cosidetti autoferrotranvieri).
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495358-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO

In sede di regolamentazione contrattuale collettiva, le parti, avvalendosi dell'autonomia loro riservata, ben possono prevedere decorrenze diverse per l'efficacia di una nuova classificazione del personale e degli inerenti benefici economici. (Nella specie la S.C. ha confermato - in quanto conforme all'indicato principio e sorretta da adeguata motivazione relativamente alla interpretazione degli accordi collettivi esaminati - la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che, in relazione al nuovo inquadramento del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, il differimento al primo gennaio 1989, previsto dall'accordo 29 giugno 1988, dell'applicazione della nuova scala parametrale con i relativi valori economici, evidenziava la volontà delle parti di distinguere il momento classificatorio, operante dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988, da quello retributivo anche con riferimento ai passaggi di livello previsti dall'accordo 13 maggio 1987)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)