Sez. 1, Sentenza n. 12908 del 18/12/1995 (Rv. 495124 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'individuazione del valore iniziale e del valore finale del bene trasferito, al fine della determinazione dell'imponibile nella differenza tra il secondo ed il primo, integrano operazioni distinte e non necessariamente collegate. Pertanto l'Ufficio, al fine della adozione e giustificazione del criterio per ridurre il valore iniziale del bene, non รจ obbligato a tener conto del valore finale dello stesso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)