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Sez. 1, Sentenza n. 12908 del 18/12/1995 (Rv. 495124 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495124-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'individuazione del valore iniziale e del valore finale del bene trasferito, al fine della determinazione dell'imponibile nella differenza tra il secondo ed il primo, integrano operazioni distinte e non necessariamente collegate. Pertanto l'Ufficio, al fine della adozione e giustificazione del criterio per ridurre il valore iniziale del bene, non รจ obbligato a tener conto del valore finale dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)