Sez. 1, Sentenza n. 3113 del 22/03/1991 (Rv. 471406 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - In genere | Valore finale - Rettifica in aumento da parte dell'ufficio - Contestazione del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie - Potere di queste ultime di operare d'ufficio un aumento del valore iniziale - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - In genere
In tema d'imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'individuazione del valore iniziale e del valore finale del bene trasferito, al fine della determinazione dell'imponibile nella differenza tra il secondo ed il primo, integrano operazioni distinte e non necessariamente collegate. Pertanto, qualora l'ufficio accerti un maggior valore finale rispetto a quello dichiarato dal contribuente, lasciando fermo il valore iniziale, deve escludersi che le commissioni tributarie, davanti alle quali il contribuente contesti il maggior accertamento, possano di propria iniziativa operare un correlativo aumento del valore iniziale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)