Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 01/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215330 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Legittimazione del difensore non munito di procura speciale - Esclusione - Proposizione dell'impugnazione da parte del difensore - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
La rinuncia all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nell'ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)