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Sez. L, Sentenza n. 7981 del 02/04/2013 (Rv. 625775 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Elementi costitutivi - Formazione di un "unico peculio" - Necessità - Svolgimento in comune di un'attività economica - Necessità - Costituzione di un fondo comune di apporti percepiti da attività autonome - Insufficienza - Accertamento - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625775-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 cod. civ. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia), è caratterizzata, oltre che dalla comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto, dalla formazione di un "unico peculio", gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato "indivisibilmente" a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare, dovendosi escludere la sufficienza, a tal fine, della mera costituzione di un fondo comune realizzato con gli apporti - autonomamente percepiti da attività lavorative diverse - di ciascun familiare, atteso che, in tal caso, manca l'elemento essenziale costituito da una comune attività di lavoro, ravvisabile solo in presenza di un lavoro associato di tutti i partecipanti alla comunione. Le valutazioni del giudice di merito in ordine sia all'esistenza del comune peculio sia all'intenzione di destinare alla sua formazione i profitti dell'impresa sono, in mancanza di vizi logico-giuridici, incensurabili in sede di legittimità. (Nella specie, il familiare, lasciata l'abitazione comune e avviata una attività autonoma, si era limitato a fornire la mera elencazione delle spese sostenute per la gestione o l'incremento dell'azienda, di per sé idonea solo a configurare l'esistenza di un'attività di gestione comune di un'azienda agricola e non una comunione tacita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)