diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2909 del 06/04/1990 (Rv. 466488 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ACCERTAMENTO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466488-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ACCERTAMENTO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 cod. civ. (abrogato dall'art. 205 della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia), è caratterizzata, oltre che dalla comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto, dalla formazione di un "unico peculio", gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato "indivisibilmente" a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare. Le valutazioni del giudice di merito in ordine sia all'esistenza del comune peculio sia all'intenzione di destinare alla sua formazione i profitti dell'impresa sono incensurabili in Sede di legittimità, in Mancanza di vizi logico-giuridici. (V 4324/87, mass n 453071; (V 1688/87, mass n 451068; (Conf 5946/84, mass n 437608 sulla prima parte; (Conf 2831/82, mass n 420705 sulla prima parte; (Conf 2831/82, mass n 420704 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)