Sez. 2, Sentenza n. 4324 del 11/05/1987 (Rv. 453071 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - REQUISITI - COMUNANZA DI VITA, DI LAVORO E DI INTERESSI - NECESSITÀ.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - REQUISITI - COMUNANZA DI VITA, DI LAVORO E DI INTERESSI - NECESSITÀ.*
La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 cod. civ. (ora abrogato dall'art. 205 della legge 19 maggio 1975 n. 1150 sulla riforma del diritto di famiglia) consiste in una struttura associativa caratterizzata dalla comunanza di tetto e di mensa, dal vincolo di parentela o di affinità tra i membri di essa, dalla reciproca assistenza morale e materiale, da un'attività lavorativa comune, non necessariamente agricola, dalla formazione di un unico peculio gestito senza particolari formalità od Obbligo di rendiconto e destinato indivisibilmente alle esigenze della famiglia e all'acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare. Pertanto, anche se i requisiti di detto istituto possono subire attenuazioni anche rilevanti, non può mai mancare l'elemento fondamentale della comunanza di vita, di lavoro e di interessi, si ché non può ravvisarsi una comunione tacita nella Costituzione di un fondo comune per effetto degli apporti di ciascun familiare, derivanti da redditi autonomamente percepiti come frutto di attività lavorative diverse, mancando in tal caso l'elemento essenziale costituito da una comune attività di lavoro ravvisabile solo in presenza di un lavoro associato di tutti i partecipanti alla comunione. (V 4330/86, mass n 447095; (V 3350/85, mass n 441018; (V 5946/84, mass n 437608; (Conf 6129/82, mass n 423821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)