diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 6528 del 20/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021) Rv. 280918 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280918-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che integrassero gli estremi dello scarico le acque meteoriche convoglianti i percolamenti creatisi durante il passaggio dei rifiuti solidi urbani dagli automezzi ai compattatori defluenti in una griglia nella pavimentazione dell'area esterna allo stabilimento e nelle rispettive canalette).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 156 art. 137, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 156 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 156 art. 113 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)