Sez. 3, Sentenza n. 12186 del 30/09/1999 Ud. (dep. 26/10/1999) Rv. 215081 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico - Nozione.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore(La S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto che integrasse gli estremi della scarico il percolamento intrinseco di cumuli di vinacce, derivanti dalla distillazione, e di ceneri depositate sul terreno prospiciente la distilleria e il dilavamento di tale complessivo materiale per effetto delle acque meteoriche).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)