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Sez.3, Sentenza n. 34232 del 30/05/2024 Ud. (dep. 11/09/2024) Rv. 286952-02

ACQUE | Rifiuti allo stato liquido - Nozione - Scarico - Differenze - Conseguenze - Autorizzazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286952-02

ACQUE

I rifiuti allo stato liquido, diversamente dagli scarichi di acque nere, nei quali non v'è soluzione di continuità tra il momento della produzione e quello dello sversamento, sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa senza convogliarle direttamente in corpi idrici ricettori, ma avviandole allo smaltimento, al trattamento o alla depurazione a mezzo di trasporto, sicché la gestione degli stessi deve essere autorizzata, anche se il produttore intende destinarli al recupero. (Fattispecie relativa a liquidi contenenti inchiostro, derivanti da processo di lavorazione industriale, con espletamento di attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento, in cui la Corte ha escluso il collegamento del ciclo produttivo con il corpo recettore, così giustificando la loro natura di rifiuto).

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1 lett. FF

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)