Sez. L, Sentenza n. 2251 del 16/06/1976 (Rv. 381052 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA O VECCHIAIA - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE - RATE DI PENSIONE - MORTE DELL'ASSICURATO - RATE MATURATE E NON RISCOSSE - DIRITTO DEGLI EREDI DELL'ASSICURATO - MODIFICA EX RD DEL 1924 N 1442 - ESCLUSIONE - CONIUGE SUPERSTITE DELL'ASSICURATO - ADIECTIO SOLUTIONIS CAUSA - DIRITTO PROPRIO ALLE RATE DI PENSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA O VECCHIAIA - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE - RATE DI PENSIONE - MORTE DELL'ASSICURATO - RATE MATURATE E NON RISCOSSE - DIRITTO DEGLI EREDI DELL'ASSICURATO - MODIFICA EX RD DEL 1924 N 1442 - ESCLUSIONE - CONIUGE SUPERSTITE DELL'ASSICURATO - ADIECTIO SOLUTIONIS CAUSA - DIRITTO PROPRIO ALLE RATE DI PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Il diritto alla pensione di invalidita o vecchiaia sorge per effetto immediato del verificarsi della fattispecie legale, e cioe per l'avveramento del rischio protetto (invalidita o eta pensionabile) e con la decorrenza di legge; la liquidazione della pensione da parte dell'istituto gestore o, in caso di contestazione, il riconoscimento giudiziale del relativo diritto hanno valore non gia costitutivo, bensi di mero, obbiettivo accertamento di dati e di presupposti non discrezionalmente apprezzabili. Da cio consegue che il diritto ai ratei di pensione maturati e non riscossi dall'assicurato al momento della morte, trattandosi di un diritto gia sorto in capo al medesimo in data anteriore e non gia come conseguenza della di lui morte, si trasmette secondo le norme della comune disciplina delle successioni agli eredi dell'assicurato defunto, sia che la pensione fosse stata precedentemente liquidata o riconosciuta, sia che non lo fosse stata ancora. Tali norme non sono state modificate dall'art 90 del RD 28 agosto 1924, n 1422 - il quale dispone che le rate della pensione non riscosse dal pensionato all'atto della morte vanno corrisposte al coniuge superstite ed, in Mancanza di questo, al tutore dei figli minori ed, in assenza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari - in quanto quest'ultima disposizione non incide sulla attribuzione della titolarita del diritto alle rate non riscosse della pensione, ma si limita ad indicare le persone autorizzate alla loro riscossione, attuando una mera adiectio solutionis causa, sia nell'interesse dell'istituto debitore, sia in quello degli eredi subentranti nel suindicato diritto. Deve pertanto escludersi che il coniuge superstite dell'assicurato possa vantare, in base a questa sola sua qualita e in virtu della norma in esame, la titolarita di un diritto proprio alle rate di pensione spettanti al coniuge defunto, maturate e non riscosse, poiche la titolarita di tale diritto compete esclusivamente a coloro che abbiano la qualita di eredi legittimi o testamentari dell'assicurato. (V 408/75, mass n 373657).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)