Sez. L, Sentenza n. 5586 del 25/10/1979 (Rv. 402187 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - RATE - MORTE DELL'ASSICURATO - RATE MATURATE E NON RISCOSSE - PERSONE AUTORIZZATE ALLA RISCOSSIONE - ADIECTIO SOLUTIONIS CAUSA EX ART 90 DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONFIGURABILITA - TITOLARITA DEL DIRITTO ALLE RATE NON RISCOSSE - DISCIPLINA - NORME SULLA SUCCESSIONE EREDITARIA - APPLICABILITA - MORTE DELL'ASSICURATO ATTORE DURANTE IL PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - RATE - MORTE DELL'ASSICURATO - RATE MATURATE E NON RISCOSSE - PERSONE AUTORIZZATE ALLA RISCOSSIONE - ADIECTIO SOLUTIONIS CAUSA EX ART 90 DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONFIGURABILITA - TITOLARITA DEL DIRITTO ALLE RATE NON RISCOSSE - DISCIPLINA - NORME SULLA SUCCESSIONE EREDITARIA - APPLICABILITA - MORTE DELL'ASSICURATO ATTORE DURANTE IL PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESTENSIONE.*
L'art 90 del RD 28 agosto 1924, n 1422 - secondo cui le rate della pensione gia liquidata e non ancora riscosse dal pensionato deceduto vanno corrisposte al coniuge superstite e, in Mancanza di questo, al tutore dei figli minori e, in Mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari - non incide sull'attribuzione della titolarita del diritto alle rate non riscosse, ma, attuando una adiectio solutionis causa, si limita ad indicare le persone autorizzate alla riscossione delle rate medesime. La titolarita del diritto predetto e invece regolata dalle comuni norme in materia ereditaria, le quali disciplinano anche l'ipotesi, non prevista dalla norma sopra citata, della morte dello assicurato-attore durante il processo avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione. (V 408/75, mass n 373657; (Conf 2251/76, mass n 381052).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)