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Sez. 4, Sentenza n. 2977 del 29/04/1988 Ud. (dep. 23/02/1989) Rv. 180626 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORMA - DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE - PRASSI ANTIREGOLAMENTARE - TOLLERANZA - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ PENALE CONCORSUALE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180626-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORMA - DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE - PRASSI ANTIREGOLAMENTARE - TOLLERANZA - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ PENALE CONCORSUALE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

In tema di infortuni sul lavoro, l'inosservanza da parte del datore di lavoro, o di un dirigente, delle norme di sicurezza specificamente rilevanti nell'eziologia di un infortunio, ha valore, quanto meno, concorsuale nella produzione dell'evento rispetto alla condotta antidoverosa del lavoratore che, seguendo una prassi antiregolamentare da tempo tollerata, abbia posto in essere una delle condizioni dell'evento di danno. (fattispecie di lavoratore infortunatosi alle mani nell'operare, con incuria, su una pressa prava di dispositivo di sicurezza (schermo), del quale la macchina era dotata ma da tempo riposto in un armadio e non utilizzato, con tolleranza del preposto a vigilare sull'osservanza delle misure di protezione). (Conf mass n 172160; (Conf mass n 144528).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)