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Sez. 6, Sentenza n. 2974 del 15/10/1979 Ud. (dep. 03/03/1980) Rv. 144528 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DELL'INFORTUNATO - COLPA DEGLI IMPRENDITORI, DIRIGENTI E PREPOSTI - CASI DI CONCORSO DI COLPE.*
Stato
decisa il 1979-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144528-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DELL'INFORTUNATO - COLPA DEGLI IMPRENDITORI, DIRIGENTI E PREPOSTI - CASI DI CONCORSO DI COLPE.*

Le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumita fisica, intrinsecamente connaturati alla esecuzione di talune attivita lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni degli operai subordinati, la cui incolumita deve essere sempre protetta con appropriate cautele. Solo se il lavoratore pone in essere una condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si concreta nella inosservanza da parte sua, di precise Disposizioni antinfortunistiche, solo in questa evenienza e configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilita penale degli imprenditori, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. (Conf mass n 135486).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 55, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)