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Sez. 4, Sentenza n. 2172 del 13/11/1984 Ud. (dep. 18/03/1986) Rv. 172160 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INOSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172160-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INOSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA - CONDIZIONE.*

Il datore di lavoro, il dirigente o il preposto cui incombe lo Obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche risponde del danno che dalla inosservanza delle stesse possa derivare ai terzi tutelati e ciò a prescindere dallo eventuale comportamento colposo dei medesimi, valutabile in Sede di concorso, ma non atto, di per sè solo, ad escludere la responsabilità di chi al rispetto della norma è tenuto, salvo il caso di comportamento del tutto anomalo che sia tale da escludere qualsiasi nesso di causalità materiale fra la mancata attuazione delle misure di sicurezza e l'evento. (Conf mass n 169362).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)